In un periodo come quello che stiamo vivendo ove ogni giorno contiamo numerosi eventi drammatici sui luoghi di lavoro , siamo giunti al triste primato di 3 o 4 morti sul lavoro ogni giorno e in tutti i comparti produttivi , indistintamente giovani alla primissime esperienze lavorative e lavoratori anziani : una riflessione è d’obbligo.
La sottovalutazione dei temi strategici per una efficace prevenzione come le misure di “formazione e informazione” si confermano come l’obbligo più importante a cui un Datore di Lavoro deve adempiere nei confronti dei dipendenti.
Il D.lgs. 81/2008 sancisce l’obbligo per i datori di lavoro di “provvedere alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori per far apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico dell’Azienda” come questione centrale di ogni efficace politica aziendale per la sicurezza sul lavoro.
Solo attraverso una efficace informazione e una formazione continua, sostenute , dove per alcune mansioni è indispensabile da un adeguato addestramento ,il Datore di Lavoro espleta l’obbligo di trasferire ai lavoratori gli strumenti adatti ad ottenere le informazioni e le capacità che permettono loro di valutare i fattori di rischio e di evitare comportamenti a rischio .
Il D.Lgs. 81/2008 , il cosiddetto Testo Unico della sicurezza , individua nell’art 36 le modalità e contenuti con cui deve avvenire obbligatoriamente l’informazione di ogni lavoratore entro sessanta giorni dalla sua assunzione.
Il Testo Unico infatti obbliga il datore di lavoro di tutte le aziende che abbiano almeno un collaboratore , di qualsiasi settore merceologico ,a informare adeguatamente il lavoratore su:
· rischi per salute e sicurezza derivanti da attività svolta nel luogo di lavoro;
· procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione;
· rischi specifici correlati alla mansione svolta, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate;
· misure e attività di protezione e prevenzione adottate.
Mentre nell’articolo 37 viene sancito l’obbligo della adeguata formazione e ne indica contenuti, modalità e caratteristiche peculiari. La formazione viene somministrata, anche in diverse modalità , tramite specifici corsi la cui durata dipende principalmente dalla classe di rischio.
Corsi sulla sicurezza sul lavoro obbligatori
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di espletare la formazione ai propri dipendenti erogando corsi di formazione sicurezza sul lavoro di tre tipologie, in funzione della mansione che viene svolta all’interno di un’azienda e hanno una durata variabile in base al rischio correlato al codice Ateco dell’attività e precisamente:
· rischio basso (8 ore);
· rischio medio (12 ore);
· rischio alto (16 ore).
Tutti questi corsi hanno validità quinquennale e sono soggetti ad aggiornamento obbligatorio.
Gli obblighi formativi e i relativi aggiornamenti si estendono a tutte le altre figure aziendali :
· Preposti : corsi della durata di 8 ore con validità quinquennale e successivo aggiornamento;
· Dirigenti : corsi della durata di 16 ore con validità quinquennale e successivo aggiornamento;
· Addetti antincendio ; corsi con durata variabile da 4 a 16 ore e validità triennale con e successivo aggiornamento;;
· Addetti Primo Soccorso : corsi con durata variabile da 12 a 16 ore e validità triennale e successivo aggiornamento;
· RLS ( Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ) : corsi con durata di 32 ore e aggiornamento annuale ;
· RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ) la cui durata è variabile da :
a) 16,32 o 48 ore a seconda del livello di rischio per i datori di Lavoro che in alcuni casi possono assumere in proprio tale funzione;
b) Per aziende ove è previsto un RSPP professionista ( interno o consulente esterno ) corsi in più moduli della durata di 120 ore e la cui validità è quinquennale;
Modalità di erogazione della formazione
Le normative e gli Accordi Stato Regioni , competenti in materia hanno stabilito che i corsi in materia di sicurezza sul lavoro possono essere erogati in 4 differenti modalità:
· corsi in aula , attraverso la tradizionale formazione frontale;
· corsi in videoconferenza , equiparata alla formazione in presenza ;
· corsi e-learning da remoto asincrona e senza vincoli di orari;
· corsi blended, ovvero svolti parte a distanza e parte in presenza;
L’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 stabilisce i corsi che possono essere erogati in modalità e-learning :
· corsi di formazione generale e specifica rischio basso per lavoratori;
· corsi per preposti per la gran parte ;
· corsi per dirigenti ;
· tutti i corsi di aggiornamento, possono essere erogati in modalità e-learning;
In ogni caso consigliamo di richiedere al RSPP di elaborare , come suo compito specifico , un dettagliato piano formativo in base alle caratteristiche e al livello di rischio dell’azienda.
Le sanzioni in caso di mancata formazione
Il mancato espletamento degli obblighi di formazione dei lavoratori , di dirigenti e preposti e degli addetti antincendio e primo soccorso , previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 e.s.m.i. è sanzionato penalmente con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda in via amministrativa.
Essere certi dell’espletamento degli obblighi formativi conformemente a quanto stabiliscono le norme vigenti è un efficace modo di presentarsi al mercato , in occasione di gare di appalto , iscrizione ad albi fornitori per enti pubblici e privati , e garanzia in caso di ispezioni: per non parlare , ovviamente nei casi di infortuni sul lavoro.
Per essere certi di essere sotto questo profilo in regola con le normative , consigliamo a tutte le aziende di ogni settore merceologico e dimensione di utilizzare tre criteri di valutazione nella scelta dell’ente formativo preposto all’espletamento degli obblighi formativi scegliendo enti che abbiano l’evidenza oggettiva di :
· Essere Accreditati ad una Regione ( esiste il reciproco riconoscimento tra le Regioni ) gli unici che possono rilasciare idonea attestazione valida su tutto il territorio nazionale;
· Attestazione di Certificazione ISO 9001:2015 ( ACCREDIA ) per l’erogazione di corsi in materia di sicurezza sul lavoro ;
· Dichiarazione della Qualificazione dei Docenti ex Decreto Interministeriale del 6/3/2013;
· Anzianità di almeno tre anni nell’erogazione di corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro ;
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