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Cumulare il ruolo di Datore di Lavoro con quello di RSPP non sempre è una buona idea

Può il Datore di Lavoro ricoprire il ruolo di RSPP ?


Nelle PMI e soprattutto nelle Micro Imprese è prassi comune che il Datore di Lavoro di fronte agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. decida di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP , cumulando così compiti e responsabilità sulla sua persona .


La legge consente entro ben determinati limiti al Datore di Lavoro di svolgere nella propria azienda direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ma disciplina i casi in cui può farlo se rientra in determinate tipologie:

  • aziende artigiane fino a 30 addetti;

  • aziende industriali con un massimo di 30 addetti (escluse le attività di cui all'Art.1 del D.Lgs. 334/99 - Normativa SEVESO: aziende soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);

  • aziende agricole o zootecniche, fino a 10 addetti;

  • aziende ittiche, con un limite di 20 addetti;

Ovviamente il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP ha l’obbligo di seguire dei corsi di formazione , per acquisire le competenze necessarie , classificati in funzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative svolte.

La durata dei corsi è così identificata:

  • 16 ore per aziende a rischio basso;

  • 32 ore per aziende a rischio medio;

  • 48 ore per aziende a rischio alto.

Inoltre, il datore di lavoro con funzione di RSPP è obbligatoriamente soggetto a frequentare corsi di aggiornamento di 6, 10 o 14 ore, con cadenza quinquennale ,pena la sospensione dalla funzione di RSPP fino a comprovata frequentazione del relativo corso.


Ma quali sono gli obblighi e i compiti del datore di lavoro RSPP ?

Il datore di lavoro che decide di svolgere direttamente anche il ruolo di RSPP è tenuto per legge a rispettare i seguenti obblighi:

  • provvedere alla propria formazione iniziale e ai dovuti aggiornamenti;

  • provvedere all’analisi di tutti rischi derivanti dall’attività svolta;

  • individuare le procedure di prevenzione e protezione da attuare per eliminare o ridurre al minimo i rischi;

  • redigere il DVR;

  • gestire le persone coinvolte e i mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi per i dipendenti;

  • provvedere all’informazione e formazione in materia di sicurezza per i dipendenti.


Ma Cumulare il ruolo di Datore di Lavoro con quello di RSPP è una buona idea ?

Ovviamente cumulare in un unico soggetto la qualifica di datore di lavoro con quella del RSPP contribuisce a concentrare sulla stessa persona tutti gli oneri esecutivi, elaborativi e decisionali in materia di organizzazione e di valutazione e gestione del rischio.

La sovrapposizione dei compiti è sempre un problema , a maggior ragione per una corretta organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cumulare da un lato in capo al Datore di Lavoro tutti gli obblighi in materia di valutazione del rischio, di posizione di garanzia e di adempimenti datoriali e i ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia della organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro : a noi non sembra una grande idea !


Lo dice il buonsenso , ma anche la suprema Corte di Cassazione Sezione IV, nella recente “ Sentenza Cassazione (719): Sull’opportunità o meno di cumulare la qualifica di datore di lavoro con quella del RSPP - penale Sezione IV sentenza 16562 del 29 Aprile 2022 “ con una esemplare condanna di un Datore di Lavoro che appunto aveva accumulato diversi ruoli e funzioni , come spesso accade nella aziende italiane , e in particolare quelle di datore di Lavoro e RSPP.

La suprema Corte ha sottolineato che “ ruolo consultivo e interlocutorio del RSPP deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale e soprattutto da quello datoriale perché altrimenti si incrociano posizioni e funzioni con compiti strutturalmente diversi che devono operare su piani diversi, decisionale il primo, consultivo il secondo “. .


Decisamente l’idea di cumulare in capo al Datore di Lavoro un coacervo di obblighi , compiti , decisionali , gestionali , amministrativi e consulenziali , soprattutto nella delicatamateria della sicurezza sul lavoro , in questo caso non si è rilevata una buona , ha infatti comportato una condanna a 12 mesi di reclusione e a un notevole dispendio di denaro, di tempo e di energie : non sarebbe stato meglio affidare il ruolo di RSPP ad un professionista qualificato ?




Giancarlo D’Andrea

626School srl

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